Chi dichiara fallimento non paga più direttamente i debiti: è il curatore a gestire il patrimonio e a ripartirlo tra i creditori. Tuttavia, il fallimento non cancella automaticamente tutti i debiti. Se sei un imprenditore individuale o socio di una società di persone, rispondi anche con i tuoi beni personali. I debiti fiscali, alimentari, penali o da illecito possono sopravvivere alla procedura, a meno che tu non ottenga l’esdebitazione. I soci di società di capitali, invece, sono in genere tutelati. Solo un’attenta analisi della tua posizione può dirti se e quanto dovrai ancora pagare.
Leggi questo articolo per tutti gli approfondimenti.
Cosa significa dichiarare fallimento?
Dichiarare fallimento significa avviare una procedura giudiziale – chiamata liquidazione giudiziale – che accerta l’insolvenza dell’imprenditore e trasferisce la gestione del suo patrimonio a un curatore nominato dal tribunale.
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, la procedura si chiama liquidazione giudiziale (art. 121 CCI) e si attiva quando il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell’imprenditore (art. 2, lett. b). Una volta emessa la sentenza (art. 49), il debitore viene spogliato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 142) e non può più compiere atti patrimoniali (art. 143). Tutta la gestione passa al curatore (art. 128), che liquida l’attivo, incassa i crediti e soddisfa i creditori seguendo l’ordine previsto dalla legge (artt. 201–203). L’obiettivo è regolare il dissesto in modo ordinato e garantire il miglior soddisfacimento possibile per tutti i creditori.
Chi paga i debiti dopo il fallimento?
Dopo il fallimento, i debiti dell’impresa non vengono più pagati dall’imprenditore, ma dal curatore attraverso la vendita dei beni.
In base all’art. 142 del Codice della Crisi, il debitore viene spossessato del patrimonio e perde la gestione economica dell’impresa. Il curatore, nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 128 CCI), ha il compito di liquidare l’attivo (beni, crediti, disponibilità) e ripartire il ricavato tra i creditori secondo le regole previste dagli articoli 201–203. I creditori devono insinuarsi al passivo per partecipare alla distribuzione. Se il ricavato non è sufficiente, i crediti residui non vengono più pagati, salvo casi di responsabilità personali o esdebitazione. L’imprenditore, in quanto tale, non è più tenuto a provvedere ai pagamenti.
Devo pagare con il mio patrimonio personale?
La responsabilità personale per i debiti dipende dalla forma giuridica dell’impresa: nei casi di impresa individuale o società di persone, il patrimonio personale è esposto; nelle società di capitali, invece, resta protetto.
La responsabilità patrimoniale in caso di fallimento dicevamo, dipende dalla forma giuridica dell’impresa. Nelle società di capitali (come S.r.l. e S.p.A.), il patrimonio personale dei soci è separato da quello societario: i creditori possono agire solo sui beni della società (art. 147, comma 1, CCI). Il socio risponde solo nei limiti delle quote sottoscritte o non versate. Diverso è il caso delle società di persone (S.n.c., S.a.s.), dove i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il loro patrimonio personale anche dopo il fallimento della società (art. 256 CCI). Infine, nelle imprese individuali, l’imprenditore fallisce in proprio: l’intero patrimonio personale rientra nella procedura (art. 121 e ss.). In questi casi, i creditori possono aggredire beni immobili, conti correnti, stipendi e ogni altra risorsa personale. Non esistono tutele “automatiche” per la persona fisica, salvo successiva esdebitazione.
E se ho debiti col Fisco o con l’INPS?
I debiti verso Agenzia delle Entrate e INPS rientrano nella procedura fallimentare, ma godono di privilegio e seguono regole specifiche.
Quando un soggetto viene dichiarato insolvente, anche i debiti fiscali e contributivi devono essere insinuati al passivo dal Fisco o dagli enti previdenziali (art. 201 CCI). Tuttavia, tali crediti godono spesso di privilegi generali o speciali ai sensi degli artt. 2745 e ss. c.c., che li pongono in posizione prioritaria rispetto ad altri creditori (chirografari). Inoltre, i pagamenti eseguiti direttamente dal fallito dopo l’apertura della procedura sono considerati inefficaci (art. 142 CCI) e possono essere revocati: la giurisprudenza del 2025 ha ribadito che anche un versamento all’Erario, se non autorizzato, è privo di effetti. In pratica, solo il curatore può gestire questi debiti e liquidarli secondo le regole previste dalla procedura.
Cosa succede se i soldi non bastano per pagare tutti?
Se i beni disponibili non coprono tutti i debiti, i creditori vengono pagati in ordine di priorità: alcuni recuperano tutto, altri solo in parte o nulla.
Il curatore, dopo aver venduto i beni, redige quindi un piano di riparto secondo l’ordine stabilito dagli artt. 201–203 del Codice della Crisi. I creditori non sono tutti uguali: si distinguono in prededucibili, privilegiati e chirografari. I creditori prededucibili (come il curatore, i professionisti incaricati, le spese di procedura) vengono pagati per primi, integralmente. Seguono i creditori privilegiati, che vantano un diritto di prelazione su specifici beni (es. Fisco, INPS, dipendenti). Solo dopo si passa ai chirografari, ovvero quelli senza alcuna garanzia: a questi viene distribuito ciò che resta, spesso una piccola percentuale del dovuto. Se i soldi non bastano nemmeno per loro, i crediti residui restano formalmente esistenti, ma non sono più esigibili contro il fallito, salvo i casi esclusi dall’esdebitazione (art. 278 CCI).
Posso essere liberato dai debiti dopo il fallimento?
Colui che fallisce può ottenere la liberazione dai debiti residui tramite l’esdebitazione, se rispetta determinate condizioni.
L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278–282 del Codice della Crisi e consente all’imprenditore fallito di essere liberato dai debiti non soddisfatti al termine della procedura. Per ottenerla, è necessario che il debitore abbia collaborato lealmente con gli organi della procedura, non abbia commesso reati fallimentari e non sia stato già esdebitato nei 5 anni precedenti. La domanda si presenta al tribunale dopo il decreto di chiusura della liquidazione, e se accolta, cancella tutti i debiti residui, tranne quelli derivanti da obblighi alimentari, sanzioni penali o danni da fatto illecito. L’esdebitazione è quindi uno strumento fondamentale per chiudere definitivamente con il passato e ripartire.
La normativa consente di evitare il fallimento ricorrendo a procedure alternative che permettono di rinegoziare, ridurre o dilazionare i debiti, senza perdere subito il controllo del proprio patrimonio.
Strumenti come la composizione negoziata della crisi e le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) offrono soluzioni meno drastiche rispetto alla liquidazione giudiziale.
Per i soggetti non fallibili (ad esempio piccoli imprenditori, professionisti, consumatori) o per chi vuole evitare gli effetti più severi del fallimento, il Codice della Crisi prevede strumenti alternativi (artt. 65–84 CCI). Il concordato minore consente al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale dei debiti, anche con falcidie e dilazioni, purché garantisca una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, è rivolta alle persone fisiche non imprenditori e permette di ottenere un’esdebitazione anche senza pagare integralmente i creditori, se si dimostra la buona fede e l’effettiva incapacità di far fronte ai debiti. Queste procedure si svolgono davanti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e offrono un’alternativa sostenibile per chi vuole uscire dal debito senza subire una liquidazione giudiziale.
Quali debiti restano anche dopo il fallimento?
Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari, le sanzioni penali e amministrative, i danni extracontrattuali e alcuni debiti fiscali.
L’art. 278, comma 2, del Codice della Crisi elenca precisamente i debiti che non possono essere cancellati neppure dopo l’esdebitazione. Si tratta di:
- Obbligazioni alimentari (es. mantenimento figli o coniuge);
- Sanzioni penali e amministrative pecuniarie, comprese multe stradali e condanne a pene pecuniarie;
- Obblighi risarcitori derivanti da fatto illecito extracontrattuale (es. responsabilità civile per lesioni personali, diffamazione, danni ambientali);
- Imposte e tributi derivanti da condotte fraudolente, quando accertate con sentenza definitiva (es. utilizzo di fatture false, frodi IVA).
Inoltre, la legge nega l’esdebitazione al debitore che abbia tenuto comportamenti scorretti nella procedura: occultamento di beni, distruzione di scritture contabili, falsificazione di bilanci (art. 280 CCI). Sono esclusi anche i debitori già esdebitati nei cinque anni precedenti o in caso di condanna per bancarotta fraudolenta (art. 280, lett. b).
In sintesi, l’esdebitazione non è una sanatoria indiscriminata: esistono precise eccezioni a tutela della legalità e dei creditori più deboli.
Posso fallire più di una volta?
Sì, ma se hai già ottenuto l’esdebitazione in passato o hai commesso reati, potresti non averne più diritto.
L’esdebitazione è l’istituto che consente al fallito di essere liberato dai debiti non pagati al termine della procedura di liquidazione giudiziale, permettendogli di ripartire senza il peso delle esposizioni pregresse (art. 278 CCI). Tuttavia, il Codice della Crisi pone limiti precisi alla sua ripetibilità: secondo l’art. 280, l’esdebitazione non può essere concessa a chi l’ha già ottenuta nei cinque anni precedenti, né a chi è stato condannato per reati fallimentari (es. bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, ricorso abusivo al credito). È quindi tecnicamente possibile fallire più volte, ma la liberazione dai debiti residui non è garantita. Il legislatore ha voluto offrire una seconda chance, ma non una scorciatoia ripetibile all’infinito.
Cosa succede ai garanti o coobbligati se dichiaro fallimento?
I garanti e coobbligati non sono protetti dal fallimento: restano obbligati al pagamento per l’intero debito.
Il fallimento riguarda solo il patrimonio del debitore principale e non si estende a garanti, fideiussori, coobbligati o soci di società diverse. Come stabilito dall’art. 153 del Codice della Crisi, l’apertura della liquidazione giudiziale non interrompe le azioni dei creditori verso i soggetti solidalmente responsabili. Ciò significa che, se una banca ha rilasciato un prestito garantito da una fideiussione, potrà agire direttamente sul garante anche dopo il fallimento dell’impresa. Lo stesso vale per i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (art. 256 CCI): se fallisce la società, i creditori possono chiedere il pagamento ai soci, anche con azioni esecutive personali. Queste figure non possono chiedere esdebitazione a meno che non falliscano a loro volta in una distinta procedura.
Posso conservare qualcosa dopo il fallimento?
Solo i beni espressamente esclusi dalla legge: il resto viene sottratto al fallito tramite il meccanismo dello spossessamento.
Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore subisce lo spossessamento legale (art. 142 CCI), cioè la perdita immediata della disponibilità e amministrazione dei propri beni. Da quel momento, tutto il patrimonio esistente – e anche i beni che il fallito dovesse acquisire durante la procedura (es. eredità, donazioni, vincite) – entra nella massa attiva fallimentare, gestita dal curatore. Tuttavia, esistono beni impignorabili per legge che restano esclusi: l’art. 514 c.p.c. tutela oggetti di uso personale, indumenti, utensili domestici indispensabili, arredi essenziali e, in certi casi, strumenti per l’attività lavorativa autonoma. Anche parte dello stipendio, pensione o reddito da lavoro può essere trattenuta dal debitore, nella misura fissata dal giudice, per garantire i mezzi minimi di sussistenza. Tutto il resto può essere liquidato, incluse seconde case, conti correnti, automezzi, e perfino somme ottenute durante la procedura, salvo espressa esclusione normativa.
Posso evitare il fallimento se ho troppi debiti?
Sì, se agisci tempestivamente con strumenti previsti dalla legge prima che l’insolvenza diventi irreversibile.
Il Codice della Crisi d’Impresa promuove un approccio preventivo alla crisi economica. Se un imprenditore si accorge di non riuscire più a pagare regolarmente i debiti, può attivare strumenti di allerta interna (art. 3 CCI) o avviare una composizione negoziata della crisi (artt. 12–25 CCI). Questo percorso extragiudiziale, accessibile anche online tramite la piattaforma nazionale, consente di negoziare accordi con i creditori per evitare il fallimento e conservare la continuità aziendale. Per le persone fisiche o i soggetti non fallibili (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, consumatori), esistono le procedure di sovraindebitamento (artt. 65–84 CCI), che permettono di ridurre o dilazionare il debito in modo sostenibile. Evitare la liquidazione giudiziale è possibile, ma solo muovendosi prima che lo stato di insolvenza sia conclamato.
I debiti si estinguono con la chiusura del fallimento?
La chiusura del fallimento non estingue automaticamente i debiti: serve l’esdebitazione per liberarsene definitivamente.
La chiusura della liquidazione giudiziale (art. 233 CCI) segna il termine della procedura, ma non comporta di per sé la cancellazione dei debiti residui. Se il fallito non ha ottenuto l’esdebitazione, i creditori potranno teoricamente riprendere le azioni individuali per il recupero di quanto non incassato, purché esistano ancora beni aggredibili. L’esdebitazione (artt. 278–282 CCI) è l’unico strumento che consente al fallito di ottenere la liberazione personale dai debiti non pagati al termine della procedura. Va richiesta con apposita domanda al tribunale, che valuta il comportamento del debitore, la sua buona fede e l’assenza di reati. Se concessa, impedisce per sempre ai creditori di agire per il recupero. In assenza di esdebitazione, il fallito resta formalmente obbligato, anche se spesso privo di mezzi.
I miei beni futuri possono essere aggrediti dopo il fallimento?
Un altro aspetto da considerare in caso di fallimento, è che se non ottieni l’esdebitazione, i beni futuri possono essere aggrediti dai creditori, soprattutto se sei un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
La possibilità che i creditori tornino a colpire i beni del fallito dipende sia dalla presenza o meno dell’esdebitazione, sia dalla forma giuridica dell’attività. Se sei un imprenditore individuale, i debiti aziendali coincidono con quelli personali: senza esdebitazione (art. 278 CCI), i creditori possono pignorare qualsiasi nuovo reddito o bene tu acquisisca dopo la chiusura del fallimento. Nei casi di società di persone (S.n.c., S.a.s.), i soci illimitatamente responsabili sono obbligati in via sussidiaria e solidale: se il patrimonio sociale è insufficiente, i creditori possono aggredire anche i beni personali presenti e futuri dei soci. Invece, nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.), il fallimento colpisce solo il patrimonio della società, e i soci non rispondono con il proprio: i loro beni futuri sono al sicuro, salvo casi eccezionali di mala gestio o responsabilità personali accertate. In ogni caso, l’unico modo per tutelarsi pienamente è ottenere l’esdebitazione, che estingue definitivamente i debiti residui.
Dopo quanto tempo si chiude il fallimento?
Non esiste un termine fisso: la chiusura dipende dalla complessità della procedura e può richiedere da pochi mesi a diversi anni.
La durata della liquidazione giudiziale varia in base a molti fattori: numero di creditori, consistenza del patrimonio, presenza di contenziosi, difficoltà nella vendita dei beni. Secondo l’art. 233 del Codice della Crisi, la chiusura avviene quando sono stati liquidati tutti i beni, definiti gli eventuali giudizi pendenti e distribuito l’attivo. Nelle procedure più semplici (come le società senza beni o con un solo immobile), la liquidazione può concludersi in 6–18 mesi. Ma nei fallimenti complessi, con molte posizioni debitorie, contenziosi fiscali o beni difficili da vendere, la procedura può durare anche oltre 5 anni. In alcuni casi, se non ci sono attivi da liquidare, il curatore può proporre una chiusura anticipata (art. 232 CCI). Solo dopo la chiusura è possibile chiedere l’esdebitazione.
Conclusione e suggerimenti utili
Dichiarare fallimento non significa pagare i debiti con i propri soldi, ma nemmeno uscirne senza conseguenze: tutto dipende dalla forma giuridica dell’impresa, dal comportamento del debitore e dall’uso degli strumenti previsti dalla legge.
Il fallimento apre una procedura strutturata in cui i debiti vengono gestiti dal curatore, non più dall’imprenditore. In molti casi, come nelle società di capitali, il patrimonio personale è tutelato; in altri, come nelle ditte individuali, si rischia tutto. Per chi agisce in tempo, esistono alternative meno impattanti come il sovraindebitamento o la composizione negoziata. Al termine della procedura, la richiesta di esdebitazione è essenziale per ripartire senza l’ombra dei debiti residui.
Il consiglio è non aspettare: riconoscere per tempo i segnali della crisi consente di evitare la liquidazione giudiziale e salvaguardare parte del patrimonio e della propria credibilità finanziaria.
FAQ
Se fallisco, posso aprire una nuova attività?
Sì, ma solo dopo la chiusura della procedura e, in certi casi, dopo aver ottenuto l’esdebitazione. La legge non vieta l’iniziativa economica futura, ma per accedere a credito o operare in ruoli societari (es. amministratore), possono servire specifiche riabilitazioni o il decorso di termini.
Se la mia S.r.l. fallisce, i debiti passano a me come amministratore?
No, salvo casi di responsabilità personale. L’amministratore risponde solo se ha commesso gravi irregolarità (come omissioni fiscali, distrazione di beni, violazione degli obblighi di legge). In assenza di colpa, il fallimento della S.r.l. non coinvolge il patrimonio personale.
Posso evitare il fallimento chiudendo la società?
No. La chiusura volontaria non estingue i debiti. Se ci sono crediti impagati e stato di insolvenza, i creditori o la Procura possono comunque chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Che succede se ho già avviato una procedura di saldo e stralcio prima del fallimento?
Il curatore dovrà valutare se confermare l’accordo o annullarlo. In ogni caso, tutti i debiti devono confluire nella massa passiva: nessun accordo può restare valido se aggira le regole concorsuali.
Chi fallisce finisce nella Centrale Rischi?
Sì. La segnalazione avviene sia nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, sia nei sistemi privati come CRIF e CERVED. Questo può limitare l’accesso al credito per anni, anche dopo la chiusura della procedura, salvo aggiornamenti legati all’esdebitazione.



