I crediti devono essere esposti nello Stato Patrimoniale in base alla loro natura, scadenza e qualità creditizia, distinguendo tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante, nonché tra importi esigibili entro o oltre l’esercizio successivo.
Devono essere iscritti al netto delle svalutazioni, secondo il presumibile valore di realizzo, come previsto dall’OIC 15, e presentati secondo lo schema dell’Art. 2424 Codice Civile, con adeguata informativa in Nota integrativa ai sensi dell’Art. 2427 Codice Civile.
In presenza di crediti deteriorati (ritardi rilevanti, difficoltà finanziarie del debitore, procedure di recupero), l’impresa deve adottare criteri di valutazione prudenziali e fornire una disclosure trasparente, evitando la sovrastima dell’attivo.
Nei bilanci redatti secondo i principi internazionali, l’esposizione e la valutazione dei crediti seguono regole analoghe ma più strutturate, in particolare in tema di impairment e informativa, secondo IFRS 9 e IFRS 7
Come devono essere esposti i crediti a bilancio?
I crediti devono essere esposti in bilancio in modo chiaro, prudente e coerente con il loro effettivo grado di recuperabilità, distinguendo non solo per natura e scadenza, ma anche per qualità creditizia.
Questo principio vale sia per i crediti ordinari sia per quelli a rischio di insolvenza o deteriorati, che richiedono particolare attenzione in termini di valutazione e informativa.
Nel bilancio redatto secondo la normativa civilistica italiana, i crediti sono iscritti nello Stato Patrimoniale attivo, seguendo lo schema previsto dall’Art. 2424 Codice Civile, che distingue tra crediti immobilizzati e crediti dell’attivo circolante, con separata indicazione delle somme esigibili entro e oltre l’esercizio successivo.
Questa classificazione consente di comprendere in che tempi l’impresa prevede di trasformare i crediti in liquidità e di valutare la sostenibilità finanziaria nel breve e medio periodo.
Dal punto di vista valutativo, i crediti non devono essere iscritti automaticamente al valore nominale, ma al presumibile valore di realizzo, come stabilito dall’OIC 15. Ciò significa che l’impresa è tenuta a considerare ritardi di pagamento, contestazioni, difficoltà finanziarie del debitore e procedure di recupero in corso, adeguando il valore dei crediti mediante svalutazioni e fondo svalutazione crediti.
Questo approccio assume un rilievo ancora maggiore in presenza di crediti deteriorati, ossia posizioni per le quali il rischio di mancato incasso è elevato. Anche se la nozione di NPL (Non-Performing Loans) è tipicamente utilizzata in ambito bancario e regolamentare, le imprese non finanziarie devono comunque riflettere tali situazioni nel bilancio attraverso valutazioni prudenti e un’adeguata informativa, evitando rappresentazioni sovrastimate dell’attivo.
L’esposizione corretta dei crediti ha quindi una funzione non solo contabile, ma anche informativa e strategica: consente a soci, finanziatori e stakeholder di valutare la qualità del capitale circolante, il profilo di rischio dell’impresa e la sua reale capacità di generare flussi di cassa. Per questo motivo, oltre alla corretta collocazione nello Stato Patrimoniale, è essenziale una Nota integrativa trasparente, che spieghi criteri di valutazione, scadenze, rettifiche e presenza di crediti problematici.
Cosa si intende per “credito” ai fini di bilancio?
Un credito, ai fini di bilancio, è un diritto giuridicamente tutelato dell’impresa a ricevere una somma di denaro o altra utilità economicamente valutabile, derivante da operazioni già avvenute.
Non è quindi una semplice aspettativa di incasso, ma una posizione attiva certa nella sua origine, anche se incerta nei tempi o nell’effettivo recupero.
Dal punto di vista contabile, i crediti nascono tipicamente da:
- operazioni di vendita di beni o servizi (crediti commerciali);
- finanziamenti concessi a terzi o a parti correlate;
- rapporti con l’Erario (crediti tributari);
- rapporti con soci o altre società del gruppo.
Ciò che risulta rilevante ai fini del bilancio non è solo da dove nasce il credito, ma come e quando si prevede di incassarlo. Per questo motivo, la disciplina contabile richiede di valutare ogni credito considerando la sua funzione economica, la scadenza e il rischio di mancato pagamento.
Un aspetto centrale è la distinzione tra credito nominale e credito effettivamente recuperabile. Il valore iscritto in bilancio non può limitarsi all’importo formalmente dovuto dal debitore, ma deve riflettere la reale capacità dell’impresa di trasformare quel credito in liquidità, secondo il principio del presumibile valore di realizzo previsto dall’OIC 15.
In questa prospettiva, è importante chiarire che:
- un credito esistente ma difficilmente esigibile resta un credito, ma richiede adeguate rettifiche di valore;
- un credito scaduto o contestato non perde automaticamente la sua natura, ma cambia il suo profilo di rischio;
- un credito con elevata probabilità di insolvenza entra nell’area dei crediti deteriorati, con riflessi diretti su valutazione, svalutazioni e informativa.
Anche se il termine NPL (Non-Performing Loans) è tipicamente utilizzato in ambito bancario, il concetto economico sottostante è rilevante anche per le imprese industriali e commerciali. Ogni credito per il quale l’incasso è incerto o compromesso deve essere trattato in modo prudente, evitando che il bilancio rappresenti un’attività che, di fatto, non è più in grado di generare cassa.
In sintesi, ai fini di bilancio un credito non è solo una voce contabile, ma un indicatore della qualità del capitale circolante e della solidità finanziaria dell’impresa. Comprenderne correttamente la natura è il primo passo per una esposizione corretta, difendibile e trasparente nei confronti di soci, finanziatori e stakeholder.
Dove vanno i crediti nello Stato Patrimoniale?
I crediti devono essere esposti nello Stato Patrimoniale Attivo, secondo lo schema obbligatorio previsto dall’Art. 2424 Codice Civile, che distingue tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante.
Questa distinzione non è formale, ma riflette la funzione economico-finanziaria del credito e il suo ruolo nel ciclo operativo dell’impresa.
Crediti tra le immobilizzazioni finanziarie
I crediti sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie quando sono destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e non sono finalizzati alla rapida trasformazione in liquidità.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- finanziamenti concessi a società controllate, collegate o sottoposte a controllo comune;
- crediti verso altri soggetti con scadenza di medio-lungo periodo, non collegati alla gestione caratteristica;
- crediti che, per scelta gestionale, rappresentano una forma di investimento finanziario.
Anche in presenza di crediti immobilizzati, resta fermo l’obbligo di valutazione al presumibile valore di realizzo. Se tali crediti presentano criticità di recupero, l’impresa deve procedere a svalutazioni, evitando di mantenere in bilancio attività che non riflettono il loro valore effettivo.
Crediti dell’attivo circolante
I crediti dell’attivo circolante sono quelli connessi alla gestione ordinaria e destinati a essere incassati nel breve o medio periodo. Tra questi assumono particolare rilievo i crediti verso clienti, che rappresentano una delle voci più significative del capitale circolante.
Nell’attivo circolante trovano collocazione anche:
- crediti verso controllate, collegate e controllanti derivanti da rapporti commerciali;
- crediti tributari;
- altri crediti di natura operativa.
La corretta esposizione dei crediti dell’attivo circolante è fondamentale perché incide direttamente sulla lettura della liquidità potenziale dell’impresa. In presenza di crediti scaduti o difficilmente recuperabili, l’iscrizione formale nell’attivo circolante non è sufficiente: è necessario che il valore contabile rifletta il reale grado di esigibilità.
Distinzione per scadenza: entro e oltre l’esercizio successivo
Sia per i crediti immobilizzati sia per quelli dell’attivo circolante, lo schema di bilancio richiede l’indicazione separata delle quote esigibili entro l’esercizio successivo e di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo.
Questa informazione consente di valutare:
- il profilo temporale dei flussi di cassa attesi;
- l’equilibrio finanziario di breve periodo;
- l’impatto di eventuali ritardi di incasso.
Nel caso di crediti deteriorati, la distinzione per scadenza assume un valore ancora più informativo: un credito formalmente “a breve” ma scaduto da tempo può segnalare una criticità strutturale del capitale circolante e richiede un’adeguata rappresentazione tramite svalutazioni e informativa.
Chiarezza e divieto di compensazione
L’OIC 12 ribadisce che i crediti devono essere esposti in modo chiaro e non compensato con debiti o fondi, salvo i casi espressamente ammessi.
Il fondo svalutazione crediti non riduce la voce in modo informale, ma opera come rettifica di valore, garantendo trasparenza e confrontabilità nel tempo.
Crediti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo: come si presentano
Nel bilancio d’esercizio, i crediti devono essere distinti in base alla scadenza temporale, indicando separatamente la quota esigibile entro l’esercizio successivo e quella esigibile oltre l’esercizio successivo.
Questa distinzione è obbligatoria ai sensi dell’Art. 2424 Codice Civile e rappresenta uno degli elementi informativi più rilevanti per valutare la capacità dell’impresa di generare liquidità nel breve periodo.
Cosa significa “esigibile entro l’esercizio successivo”
Un credito è considerato esigibile entro l’esercizio successivo quando, sulla base delle condizioni contrattuali e delle informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio, si prevede che l’incasso avverrà entro i dodici mesi successivi. La classificazione non dipende esclusivamente dalla data formale di scadenza, ma da una valutazione sostanziale della reale possibilità di incasso.
Di conseguenza:
- un credito con scadenza contrattuale a breve, ma sistematicamente non incassato, può richiedere particolare attenzione;
- un credito scaduto da tempo, anche se originariamente a breve termine, segnala una criticità finanziaria del debitore.
Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono quelli per i quali l’incasso è previsto in un orizzonte temporale più lungo.
Questa categoria comprende:
- finanziamenti a medio-lungo termine;
- crediti rateizzati con piani di rimborso pluriennali;
- crediti ristrutturati con scadenze dilazionate.
Anche in questo caso, la classificazione deve riflettere la sostanza economica dell’operazione. Un credito formalmente a lungo termine, ma con elevato rischio di insolvenza, non può essere rappresentato come un’attività “solida” senza adeguate rettifiche di valore.
Crediti con scadenze miste: come comportarsi
Quando un credito presenta scadenze miste, la quota esigibile entro l’esercizio successivo deve essere separatamente indicata, mentre la parte residua va collocata tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Questa ripartizione consente una lettura più accurata dei flussi finanziari attesi e riduce il rischio di una rappresentazione fuorviante della liquidità.
Scadenza del credito e qualità dell’incasso
La distinzione tra breve e lungo termine assume un’importanza ancora maggiore in presenza di crediti deteriorati. Un credito formalmente classificato come esigibile entro l’esercizio successivo, ma scaduto da tempo o oggetto di continue proroghe, può infatti rientrare nell’area dei crediti problematici e richiede un’attenzione particolare sotto il profilo valutativo e informativo.
In tali circostanze, l’impresa è chiamata a effettuare una valutazione prudente del valore recuperabile, adeguando il valore contabile del credito alle concrete prospettive di incasso, nonché a iscrivere o incrementare il fondo svalutazione crediti quando il rischio di mancato recupero risulti significativo. A ciò si accompagna la necessità di fornire un’informativa adeguata in Nota integrativa, in modo da consentire al lettore del bilancio di comprendere le ragioni del deterioramento e le scelte valutative adottate.
In questi casi, la semplice indicazione della scadenza non è sufficiente: ciò che conta è la probabilità effettiva di incasso. La corretta esposizione per scadenza, unita a valutazioni realistiche, contribuisce a evitare che il bilancio presenti attività formalmente correnti ma economicamente compromesse.
Come si valutano i crediti: valore nominale, presumibile valore di realizzo e deterioramento
La valutazione dei crediti è uno degli aspetti più delicati del bilancio, perché incide direttamente sulla rappresentazione dell’attivo, sul risultato economico e sull’affidabilità delle informazioni fornite agli stakeholder.
In base alla normativa civilistica italiana, i crediti non devono essere iscritti automaticamente al valore nominale, ma devono riflettere il valore che l’impresa prevede realisticamente di incassare.
Il criterio generale: il presumibile valore di realizzo
Il principio di riferimento è il presumibile valore di realizzo, disciplinato dall’OIC 15.
Secondo tale criterio, il credito deve essere iscritto tenendo conto:
- della solvibilità del debitore;
- dei tempi di incasso;
- di eventuali contestazioni;
- dei costi necessari per il recupero.
Questo significa che il valore contabile del credito può (e spesso deve) essere inferiore al valore nominale, quando esistono elementi che fanno ritenere improbabile l’incasso integrale.
Si pensi a un credito verso cliente di 100.000 euro, scaduto da oltre dodici mesi, per il quale l’impresa stima di poter recuperare circa il 60% dell’importo attraverso un accordo transattivo, sostenendo nel contempo costi legali e di recupero pari a 5.000 euro. In questo caso, il credito non dovrebbe essere iscritto per 100.000 euro, ma per un valore prossimo a 55.000 euro, pari all’importo recuperabile al netto dei costi stimati.
Valore nominale e rettifiche di valore
Il valore nominale rappresenta il punto di partenza della valutazione, ma non coincide necessariamente con il valore da iscrivere in bilancio.
Le rettifiche di valore avvengono tramite:
- svalutazioni specifiche, riferite a singoli crediti con problemi evidenti;
- svalutazioni generiche, effettuate tramite il fondo svalutazione crediti per coprire rischi latenti.
Il credito viene quindi esposto al netto delle rettifiche, garantendo una rappresentazione più realistica dell’attivo.
Costo ammortizzato e attualizzazione
In alcuni casi, l’OIC 15 richiede l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, in particolare quando i crediti presentano una durata medio-lunga, incorporano interessi impliciti rilevanti o derivano da operazioni con dilazioni di pagamento significative. In tali situazioni, la mera iscrizione al valore nominale non è sufficiente a rappresentare correttamente il valore economico del credito.
L’attualizzazione consente infatti di tenere conto del fattore tempo e di evitare che un credito esigibile tra più esercizi sia rappresentato come se avesse lo stesso valore di un incasso immediato. Il valore contabile iniziale del credito viene così ricondotto al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi, garantendo una rappresentazione più fedele della sostanza economica dell’operazione. Sono tuttavia previste semplificazioni per le imprese di minori dimensioni e per i crediti a breve termine, quando l’effetto finanziario dell’attualizzazione risulta irrilevante.
Questo impianto valutativo assume un rilievo ancora maggiore in presenza di crediti deteriorati. La valutazione al presumibile valore di realizzo non è un criterio astratto, ma uno strumento essenziale per intercettare tempestivamente il deterioramento del credito. Un credito può considerarsi deteriorato quando emergono segnali oggettivi che fanno dubitare della sua recuperabilità, come scadenze ampiamente superate, difficoltà finanziarie manifeste del debitore, avvio di azioni legali o procedure concorsuali, oppure ristrutturazioni del debito che modificano in modo sostanziale le condizioni originarie.
In tali circostanze, mantenere il credito a valori prossimi al nominale, o continuare ad applicare meccanicamente il costo ammortizzato senza tener conto del peggioramento del rischio di credito, compromette la veridicità del bilancio. È quindi necessario adeguare tempestivamente il valore iscritto, riflettendo le concrete prospettive di incasso, anche in assenza di una perdita definitiva. L’obiettivo non è anticipare l’eliminazione del credito, ma evitare che il bilancio continui a rappresentare come pienamente recuperabile un’attività che, nella sostanza, ha già subito un deterioramento significativo.
Differenze con l’approccio IFRS
Nei bilanci redatti secondo i principi internazionali, la valutazione dei crediti segue logiche analoghe ma più strutturate. In particolare, l’IFRS 9 introduce il modello delle perdite attese (expected credit loss), che impone di considerare il rischio di credito anche in assenza di insolvenze manifeste.
Questo rafforza il principio di prudenza e rende ancora più evidente come la valutazione dei crediti non possa essere statica, ma debba essere aggiornata in modo continuo sulla base delle informazioni disponibili.
Svalutazione dei crediti e fondo svalutazione crediti
La svalutazione dei crediti è lo strumento attraverso il quale il bilancio recepisce il rischio di mancato incasso, adeguando i valori all’effettiva recuperabilità. Il fondo svalutazione crediti consente di mantenere visibile il valore lordo delle posizioni e, al tempo stesso, di rappresentare in modo trasparente l’ammontare complessivo delle rettifiche, evitando che l’attivo risulti sovrastimato.
Le svalutazioni incidono sul Conto economico, riducendo il risultato dell’esercizio, ma vanno tenute distinte dalla perdita su crediti: la svalutazione riflette una perdita stimata sulla base delle informazioni disponibili, mentre la perdita si rileva quando l’irrecuperabilità diventa definitiva.
Crediti problematici e crediti deteriorati (NPL)
Nel contesto del bilancio d’esercizio, la distinzione tra crediti ordinari, crediti problematici e crediti deteriorati incide direttamente sulla qualità dell’attivo e sull’attendibilità dell’informazione contabile. Un credito può essere pienamente valido dal punto di vista giuridico, ma presentare criticità tali da richiedere una rappresentazione prudente e una valutazione attenta della sua recuperabilità.
I crediti problematici sono quelli per i quali emergono difficoltà nel normale processo di incasso. Si tratta di situazioni in cui il rapporto creditizio non è ancora compromesso in modo irreversibile, ma mostra elementi di tensione che rendono incerto il rispetto delle condizioni originarie. In questi casi, il credito continua a essere iscritto in bilancio, ma non può più essere considerato alla stregua di un’attività pienamente liquida o priva di rischio.
Quando tali difficoltà si aggravano e la probabilità di recupero diventa significativamente ridotta, il credito entra nell’area dei crediti deteriorati. Anche se il termine NPL (Non-Performing Loans) nasce in ambito bancario e regolamentare, il concetto economico sottostante è applicabile anche alle imprese industriali e commerciali. Un credito deteriorato è, in sostanza, un credito per il quale l’incasso integrale non è più ragionevolmente atteso, pur permanendo, almeno formalmente, il diritto di credito.
Dal punto di vista contabile, i crediti deteriorati pongono un problema di rappresentazione particolarmente delicato: mantenerli a valori prossimi al nominale equivale a sovrastimare l’attivo e a fornire una visione distorta della solidità finanziaria dell’impresa. In queste situazioni il principio del presumibile valore di realizzo impone che il valore contabile rifletta ciò che l’impresa può realisticamente attendersi di recuperare, non ciò che risulta astrattamente dovuto.
La presenza di crediti deteriorati incide anche sulla lettura finanziaria del bilancio. Un credito formalmente esigibile nel breve termine, ma di fatto scaduto da tempo o oggetto di continue rinegoziazioni, non rappresenta una reale fonte di liquidità. In assenza di adeguate rettifiche, il capitale circolante appare più solido di quanto non sia in realtà, con effetti potenzialmente fuorvianti per soci, finanziatori e stakeholder.
In definitiva, i crediti deteriorati rappresentano uno dei punti più sensibili del bilancio d’esercizio. Una loro corretta esposizione non è solo un adempimento tecnico, ma un elemento chiave di trasparenza e credibilità dell’informazione contabile.
In sintesi, ai fini del bilancio, un credito può considerarsi deteriorato quando l’incasso integrale non è più ragionevolmente atteso, anche se il credito è ancora giuridicamente esistente.
Esposizione e trattamento degli NPL nel bilancio
Nei bilanci civilistici i crediti deteriorati non confluiscono in una voce autonoma: restano inclusi nelle ordinarie voci dei crediti in funzione della loro natura e scadenza. L’aspetto decisivo non è la riclassificazione formale, ma la coerenza tra valore iscritto e recuperabilità effettiva.
Per questo, un credito deteriorato non dovrebbe essere “spostato” tra categorie dell’attivo per attenuarne l’impatto, ma mantenuto nella voce corretta e rappresentato attraverso un valore netto realistico, supportato da rettifiche adeguate.
Nota integrativa: informativa su crediti e NPL
La Nota integrativa è lo spazio in cui il lettore comprende il “perché” dei valori esposti: criteri di valutazione adottati, logica delle svalutazioni e dinamica del fondo. In presenza di posizioni critiche, la Nota integrativa deve rendere intellegibile l’andamento del rischio di credito, spiegando se le rettifiche riflettono un peggioramento della qualità dei crediti o eventi specifici emersi nell’esercizio.
Focus IFRS: esposizione, impairment e disclosure
Nei bilanci IFRS, la valutazione dei crediti è influenzata dal modello delle perdite attese introdotto da IFRS 9, che rende l’approccio più prospettico rispetto alla sola evidenza di insolvenza. L’informativa richiesta da IFRS 7 enfatizza la trasparenza sul rischio di credito, chiedendo di comprendere ipotesi, metodologie e variazioni delle rettifiche, così da rendere leggibile l’evoluzione della qualità del portafoglio crediti.
Conclusioni
L’esposizione dei crediti in bilancio rappresenta uno degli aspetti più sensibili della rappresentazione economico-finanziaria dell’impresa, perché incide direttamente sulla qualità dell’attivo e sulla leggibilità degli equilibri finanziari. Attraverso i crediti, il bilancio non esprime soltanto diritti giuridici, ma la reale capacità dell’impresa di trasformare tali diritti in flussi di cassa.
Una corretta esposizione richiede di andare oltre la dimensione formale del credito e di adottare un approccio sostanziale, che tenga conto della funzione economica, della scadenza effettiva e del grado di recuperabilità. In questo quadro, i principi contabili italiani e internazionali convergono su un punto essenziale: il credito deve essere rappresentato per il valore che è ragionevolmente recuperabile, non per il suo importo nominale.
Il tema dei crediti problematici e deteriorati rende evidente questa esigenza. La loro gestione non può essere affidata a mere riclassificazioni o rinvii valutativi, ma richiede svalutazioni coerenti e un’informativa chiara, in grado di rendere comprensibile il rischio di credito incorporato nel bilancio. È proprio su questo terreno che si misura la qualità dell’informazione contabile.
In definitiva, esporre correttamente i crediti significa rafforzare la credibilità del bilancio e la fiducia degli stakeholder, offrendo una rappresentazione chiara, prudente e utile per le decisioni economiche e finanziarie.
FAQ – Domande frequenti sull’esposizione dei crediti a bilancio
Come devono essere esposti i crediti a bilancio?
I crediti devono essere esposti nello Stato Patrimoniale in base alla loro natura e funzione economica, distinguendo tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante, e indicando separatamente le quote esigibili entro e oltre l’esercizio successivo. Il valore iscritto deve riflettere il presumibile valore di realizzo.
I crediti vanno esposti al valore nominale o al netto delle svalutazioni?
I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni. Il valore nominale rappresenta solo il punto di partenza della valutazione; il bilancio deve riflettere quanto l’impresa prevede realisticamente di incassare, secondo l’OIC 15.
Quando un credito diventa deteriorato ai fini di bilancio?
Un credito può considerarsi deteriorato quando l’incasso integrale non è più ragionevolmente atteso, anche se il diritto di credito è ancora giuridicamente esistente. In questi casi sono necessarie svalutazioni adeguate e un’informativa trasparente.
I crediti deteriorati devono essere esposti in una voce separata?
No. Nei bilanci civilistici i crediti deteriorati non hanno una voce autonoma. Restano esposti nelle voci ordinarie dei crediti, ma con un valore rettificato e con un’adeguata spiegazione in Nota integrativa.
Qual è il ruolo della Nota integrativa per i crediti?
La Nota integrativa consente di comprendere criteri di valutazione, svalutazioni, rischi di credito ed evoluzione delle posizioni. È particolarmente rilevante per i crediti problematici e deteriorati, perché integra l’informazione numerica con elementi qualitativi essenziali.
Che differenza c’è tra svalutazione dei crediti e perdita su crediti?
La svalutazione riflette una perdita stimata o presunta, mentre la perdita su crediti viene rilevata solo quando l’irrecuperabilità è definitiva e certa. Confondere i due concetti porta a errori di rappresentazione del risultato economico.
Come cambiano le regole per chi applica i principi IFRS?
Nei bilanci IFRS la valutazione dei crediti segue il modello delle perdite attese, introdotto dall’IFRS 9, con obblighi di disclosure rafforzati ai sensi dell’IFRS 7. L’obiettivo è intercettare il deterioramento del credito in modo più anticipato e sistematico.
I crediti scaduti da tempo possono restare tra quelli a breve termine?
Formalmente sì, ma solo se il valore iscritto riflette correttamente la loro effettiva recuperabilità. In assenza di adeguate svalutazioni, l’esposizione tra i crediti a breve risulta fuorviante.
Fonti ufficiali:
Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/
Principi contabili OIC (sezione documenti)
https://www.fondazioneoic.eu/attivita/principi-contabili/
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
https://www.mef.gov.it/
Normattiva – Portale della normativa vigente
https://www.normattiva.it/
Codice Civile – Art. 2424 (Stato Patrimoniale)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262!vig=
Agenzia delle Entrate – Documenti di prassi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi
European Commission – Financial reporting
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing_en
EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group
https://www.efrag.org/
EFRAG – IFRS endorsement & guidance
https://www.efrag.org/Endorsement
IFRS Foundation (testi IFRS ufficiali)
https://www.ifrs.org/
European Central Bank (ECB) – Non-performing loans
https://www.ecb.europa.eu/banking/supervisory/role/html/npl.en.html
European Banking Authority (EBA) – NPL guidelines
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/non-performing-exposures



