Credito verso un’azienda in concordato preventivo: cosa deve fare il creditore?

Indice

Cosa vuol dire quando un’azienda va in concordato preventivo?

Quali sono gli effetti del concordato preventivo per i creditori?

Cosa deve fare il creditore in caso di concordato preventivo?

Come si verifica se il credito è stato inserito correttamente?

Il creditore può continuare il recupero durante il concordato?

Come funziona il voto dei creditori nel concordato preventivo?

Cosa succede se un creditore vota contro il concordato?

Nel concordato preventivo in continuità è possibile pagare i creditori?

Quanto può recuperare un creditore chirografario?

Un credito può essere ceduto durante il concordato preventivo?

Quando conviene valutare la cessione del credito?

Qual è la differenza tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale per il creditore?

Come valutare con un esempio un credito nel concordato?

Dal credito nominale alla decisione concreta

FAQ sui crediti nel concordato preventivo

Un credito verso un’azienda in concordato preventivo non scompare, ma viene inserito in una procedura che può modificarne tempi, modalità e percentuale di soddisfacimento. Per il creditore, ricevere la comunicazione del commissario giudiziale significa dover verificare rapidamente se importo, natura, eventuali privilegi e collocazione nella proposta siano stati rappresentati correttamente.

Il concordato preventivo non coincide con la liquidazione giudiziale. L’impresa può proporre il soddisfacimento dei creditori attraverso la continuità aziendale oppure mediante la liquidazione del patrimonio, secondo le condizioni previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La posizione del singolo creditore dipende quindi dalla data in cui è sorto il credito, dalla sua causa, dalle garanzie e dalla classe eventualmente assegnata.

In questa guida analizziamo quali effetti produce il concordato, quali controlli deve compiere il creditore, come funziona il voto, quando un credito anteriore può essere pagato e in quali casi può essere utile valutarne la cessione.

Il creditore di un’azienda in concordato preventivo deve controllare la comunicazione ricevuta, confrontare importo e classificazione con i propri documenti, segnalare tempestivamente eventuali errori e valutare la proposta sulla base di percentuale, tempi, garanzie e alternativa liquidatoria. Il credito può essere ceduto, ma il suo valore dipende dalla posizione nella procedura e dal recupero netto atteso. Le iniziative da assumere vanno coordinate con il decreto di apertura, le eventuali misure protettive e i termini comunicati dal commissario.

Quando un’azienda accede al concordato preventivo propone ai creditori una regolazione della propria crisi attraverso un piano sottoposto al controllo del tribunale. Il soddisfacimento può derivare dalla prosecuzione dell’attività, dalla liquidazione del patrimonio o da una combinazione di operazioni coerenti con la disciplina applicabile.

Nel concordato in continuità, l’attività prosegue direttamente in capo all’impresa oppure indirettamente attraverso un altro soggetto. Nel concordato liquidatorio, invece, il risultato per i creditori dipende prevalentemente dalla vendita dei beni e dalle risorse esterne previste. La distinzione incide sulla costruzione delle classi, sulla distribuzione del valore e sulle condizioni di approvazione.

Per il fornitore, il dato più importante non è quindi la sola apertura della procedura. Occorre leggere proposta, piano, relazione del commissario e documenti disponibili per capire quanto viene riconosciuto, quando dovrebbe essere pagato e da quali risorse dipende il risultato promesso.

Gli effetti del concordato preventivo per i creditori dipendono innanzitutto dalla data del credito e dai provvedimenti adottati nella procedura. I crediti anteriori alla pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese sono destinati a essere regolati dalla proposta omologata; i rapporti sorti successivamente richiedono invece una valutazione distinta in base alla loro funzione e al titolo.

L’accesso alla procedura non autorizza il singolo creditore a ignorare il quadro concorsuale e proseguire come se nulla fosse. Se sono state richieste e concesse misure protettive, le iniziative esecutive e cautelari possono essere impedite o sospese nei limiti del provvedimento. Per questo non basta sapere che l’impresa ha presentato una domanda: bisogna verificare decreto, pubblicazioni e misure effettivamente operanti.

Con l’omologazione, il concordato diventa obbligatorio per i creditori anteriori individuati dall’articolo 117 del Codice della crisi, anche se non hanno partecipato o hanno espresso voto contrario. Restano tuttavia da verificare eventuali diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che la norma mantiene impregiudicati.

Il creditore deve prima di tutto verificare la comunicazione ricevuta dal commissario giudiziale e confrontarla con la propria contabilità. Importo, data di origine, titolo, interessi, pagamenti parziali, eventuali garanzie e causa di prelazione devono coincidere con i documenti aziendali.

In particolare, il creditore dovrebbe:

  • raccogliere contratto, ordini, fatture, DDT, SAL, verbali e corrispondenza rilevante;
  • riconciliare capitale, interessi, note di credito e incassi già contabilizzati;
  • verificare se il credito è anteriore o successivo alla domanda e se esistono garanzie;
  • controllare classe, percentuale proposta, tempi e modalità di pagamento;
  • comunicare un indirizzo digitale valido e rispettare i termini indicati dal commissario;
  • segnalare con documenti eventuali errori o contestazioni sull’elenco dei creditori.

Questo controllo non dovrebbe essere rinviato alla fase del voto. Se l’importo è errato o il credito è inserito in una classe non coerente, il tempo utile per formulare osservazioni può essere limitato. Nei casi più rilevanti o controversi è opportuno coordinare subito amministrazione, consulente legale e professionista contabile.

Per verificare l’inserimento del credito bisogna confrontare l’elenco predisposto nella procedura con il fascicolo documentale del creditore. Nel concordato preventivo il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili del debitore e apporta le rettifiche necessarie, come previsto dall’articolo 104 del Codice della crisi.

Questa attività non coincide con l’insinuazione al passivo tipica della liquidazione giudiziale. Il creditore riceve il piano e l’avviso con le date del voto e deve utilizzare i canali indicati per far pervenire osservazioni, istanze o documenti. Se il credito è contestato, può essere ammesso provvisoriamente ai fini del voto secondo le decisioni assunte nella procedura, senza che ciò definisca necessariamente il merito del rapporto.

È quindi importante separare due questioni: la partecipazione alla procedura e l’accertamento definitivo del credito. Una contestazione sull’importo non dovrebbe essere trattata come un dettaglio amministrativo, perché può incidere sul voto, sulla classe e sul pagamento previsto dal piano.

Il creditore non dovrebbe proseguire automaticamente il recupero senza verificare gli effetti della domanda e delle eventuali misure protettive. Il Codice della crisi consente al debitore di chiedere protezioni che possono impedire l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio coinvolto nella regolazione della crisi.

La portata concreta dipende dal provvedimento e dalla fase della procedura. Un decreto ingiuntivo, un pignoramento già avviato, una compensazione o l’escussione di una garanzia richiedono valutazioni diverse. Anche la distinzione tra patrimonio del debitore e patrimonio del garante può cambiare la strategia disponibile.

Per questo il creditore deve ricostruire lo stato delle iniziative già intraprese e sottoporle al professionista incaricato. L’obiettivo è evitare sia azioni incompatibili con la procedura sia una rinuncia non necessaria a diritti che restano esercitabili.

Il voto dei creditori viene espresso con modalità telematiche, secondo le date e le istruzioni comunicate dal commissario giudiziale. L’articolo 107 del Codice della crisi prevede che, prima del voto, il commissario trasmetta la propria relazione, le proposte definitive e l’elenco dei creditori legittimati, indicando l’ammontare per cui ciascuno è ammesso.

Il creditore può formulare osservazioni e contestazioni tramite PEC nei termini indicati, spiegando perché ritenga la proposta non ammissibile o non conveniente e contestando, quando necessario, i crediti concorrenti. Il voto non dovrebbe quindi essere deciso sulla sola percentuale nominale: contano anche durata, condizioni, garanzie, rischi di esecuzione e confronto con l’alternativa liquidatoria.

Non tutti i creditori votano allo stesso modo e le regole cambiano in presenza di privilegi, soddisfacimento integrale e classi. Anche le maggioranze differiscono tra concordato liquidatorio e concordato in continuità. Per una posizione economicamente significativa, la verifica del diritto di voto e del peso attribuito al credito è parte essenziale dell’analisi.

Il voto contrario esprime il dissenso del creditore, ma non impedisce da solo l’approvazione del concordato. L’esito dipende dalle maggioranze previste dall’articolo 109 del Codice della crisi e, nel concordato in continuità, dal sistema delle classi e dalle regole che possono consentire l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti quando ricorrono i presupposti di legge.

Il creditore dissenziente può avere interesse a contestare la convenienza o altri profili nella fase di omologazione, ma termini e legittimazione dipendono dalla struttura della proposta e dalla posizione concreta. Non è quindi sufficiente inviare un rifiuto generico: le osservazioni devono collegarsi a dati del piano, valore di liquidazione, trattamento della classe e alternative realistiche.

Anche quando la proposta viene approvata nonostante il voto contrario, il dissenso conserva rilievo nella lettura economica della posizione. Se il pagamento previsto è molto differito o dipende da scenari incerti, il creditore può ancora valutare se mantenere il credito oppure monetizzarlo attraverso una cessione, quando possibile.

Nel concordato preventivo in continuità i creditori possono essere pagati secondo la proposta e il piano omologati. I crediti anteriori non sono però liberamente pagabili al di fuori della procedura: il loro trattamento deve rispettare la disciplina concorsuale, la collocazione e le autorizzazioni previste.

L’articolo 100 del Codice della crisi consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per beni o servizi se un professionista indipendente attesta che le prestazioni sono essenziali alla prosecuzione dell’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Si tratta di una possibilità specifica, non di un diritto automatico di ogni fornitore.

Per i fornitori che continuano a lavorare con l’impresa è fondamentale distinguere con precisione le fatture anteriori dalle prestazioni successive. Data dell’ordine, consegna, esecuzione del servizio e titolo del credito possono determinare trattamenti diversi. Proseguire le forniture senza chiarire condizioni e autorizzazioni può aumentare l’esposizione invece di proteggerla.

Un creditore chirografario non può conoscere la percentuale di recupero guardando soltanto il valore nominale del proprio credito. Il risultato dipende dalla proposta, dalla classe, dal valore disponibile, dalle cause di prelazione che assorbono risorse prima dei chirografari, dai tempi di esecuzione e dal rischio che le previsioni non si realizzino.

Nel concordato liquidatorio il Codice della crisi prevede condizioni specifiche, tra cui l’apporto di risorse esterne e una soglia riferita al soddisfacimento complessivo dei crediti chirografari. Nel concordato in continuità opera invece una diversa logica di distribuzione del valore. Queste regole non trasformano la percentuale indicata nel piano in un incasso immediato e certo.

Per comprendere la propria posizione è utile distinguere creditori chirografari e privilegiati, verificando titolo e grado delle eventuali garanzie. Una percentuale nominale più alta ma pagata dopo molti anni può avere un valore attuale inferiore a una proposta più contenuta con tempi e condizioni maggiormente prevedibili.

Un credito verso un’impresa in concordato preventivo può generalmente essere ceduto se è trasferibile e se vengono rispettate le regole applicabili alla cessione e alla procedura. Il cessionario subentra nella posizione economica acquistata, con i limiti, le contestazioni e il trattamento concordatario che la caratterizzano.

Prima della cessione bisogna ricostruire origine, titolarità, importo riconosciuto, eventuali contestazioni, garanzie, classe, voto già espresso e pagamenti previsti. Deve inoltre essere gestita correttamente la comunicazione del trasferimento, affinché commissario e debitore sappiano chi sia il nuovo titolare e a chi debbano essere indirizzati i futuri pagamenti.

La presenza della procedura non rende il credito privo di valore, ma cambia il metodo di valutazione. Il prezzo dipende dal flusso netto atteso, dalla probabilità di esecuzione del piano, dalla durata, dal grado del credito e dalle possibilità alternative in caso di mancata omologazione o successivo inadempimento.

Valutare la cessione di un credito può convenire quando il corrispettivo certo ottenibile oggi è preferibile al pagamento concordatario atteso, dopo avere considerato tempo, rischio e costi di gestione. La decisione non dovrebbe essere basata sullo sconto rispetto al nominale, perché il nominale non rappresenta necessariamente il valore economico della posizione.

Un credito chirografario con pagamento previsto dopo quattro anni, legato a risultati operativi incerti, deve essere confrontato con il prezzo immediato offerto da un acquirente e con le altre alternative realistiche. Garanzie, coobbligati, contestazioni e possibilità di recupero esterno al patrimonio concordatario possono modificare in modo rilevante il risultato.

Mercatoria approfondisce questo metodo nella guida dedicata al calcolo del valore di un credito deteriorato, che considera flussi di recupero attesi, tempi, costi e rischio. Lo stesso principio è applicabile alla lettura economica di un credito inserito in una procedura concorsuale.

La differenza principale è che il concordato preventivo si fonda su una proposta di regolazione della crisi, mentre la liquidazione giudiziale è orientata alla liquidazione dell’attivo secondo le regole della procedura. Nel concordato il creditore analizza il piano, può partecipare al voto quando legittimato e riceve il trattamento previsto dalla proposta omologata.

Nella liquidazione giudiziale il creditore deve invece presentare domanda di ammissione al passivo per fare accertare il proprio credito e concorrere alle distribuzioni. Tempi, documenti e logica procedurale sono quindi differenti, anche se in entrambi i casi il grado del credito, le garanzie e la qualità del fascicolo restano determinanti.

Le regole operative della liquidazione non si trasferiscono automaticamente al concordato. Prima di assumere iniziative, il creditore deve identificare la procedura, la fase, il provvedimento vigente e il canale attraverso cui far valere osservazioni e diritti. Per approfondire questo secondo scenario è possibile consultare la guida Mercatoria su come recuperare un credito nella liquidazione giudiziale.

Immaginiamo un fornitore con un credito chirografario di 120.000 euro. La proposta prevede il pagamento del 35% in quattro anni, subordinato ai risultati della continuità aziendale. Il valore nominalmente promesso è di 42.000 euro, ma questa cifra non coincide ancora con il valore attuale del credito.

Il creditore deve considerare probabilità di esecuzione, distribuzione temporale delle rate, costi di monitoraggio e scenari alternativi. Deve inoltre controllare se esistano fideiussioni, contestazioni sulla fornitura o errori nell’importo ammesso. Un’offerta di cessione immediata pari a 30.000 euro non può essere giudicata soltanto come una perdita di 90.000 euro rispetto al nominale.

Il confronto corretto è tra 30.000 euro certi oggi e il valore attuale, ponderato per il rischio, dei 42.000 euro attesi nei quattro anni. Se il piano è solido e assistito da condizioni favorevoli, attendere può essere razionale. Se l’incasso dipende da ipotesi fragili e il creditore vuole eliminare l’incertezza, la cessione può avere maggiore utilità economica.

Quando un debitore entra in concordato preventivo, il creditore deve agire su due piani. Sul piano procedurale deve verificare importo, classificazione, comunicazioni e termini. Sul piano economico deve stimare quanto potrà realmente incassare, in quali tempi e con quale rischio.

Mercatoria analizza crediti verso procedure concorsuali considerando documentazione, grado, garanzie, stato della procedura, flussi attesi e possibilità di cessione. L’obiettivo è trasformare una percentuale indicata nel piano in una valutazione comparabile con le alternative disponibili, senza confondere il valore nominale con il risultato concretamente ottenibile.

Articolo redatto con la supervisione di Stefano Lorusso, CEO di Mercatoria SpA.

No. Il debito viene regolato secondo la proposta omologata. Il creditore può ricevere un pagamento parziale, dilazionato o realizzato con modalità diverse, in base al trattamento previsto per la propria posizione.

Occorre contattare tempestivamente il commissario giudiziale attraverso il canale indicato e trasmettere i documenti che provano origine, importo e natura del credito, rispettando i termini della procedura.

L’articolo 117 del Codice della crisi mantiene in linea generale impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Garanzia e contratto devono comunque essere verificati nel caso concreto.

Non basta la data della fattura. Bisogna verificare quando è sorta l’obbligazione, quale prestazione è stata eseguita, se era autorizzata e quale trattamento le attribuisce la disciplina applicabile.

Di regola il credito trasferibile può essere ceduto senza il consenso del debitore, salvo limiti di legge o contrattuali. La cessione deve però essere comunicata correttamente e coordinata con la procedura.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Articolo 107 del Codice della crisi

Articolo 109 del Codice della crisi

OIC 15 – Crediti

Come recuperare un credito in liquidazione giudiziale

Creditori chirografari e privilegiati

Come si calcola il valore di un credito deteriorato

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