Cessione dei crediti nella liquidazione giudiziale: guida operativa per il curatore

La cessione dei crediti accelera la liquidazione dell’attivo quando il recupero giudiziale sarebbe lungo, incerto o antieconomico; rischia di comprimere il valore quando il portafoglio contiene posizioni solide o prossime all’incasso; richiede sempre il rispetto delle autorizzazioni previste dal Codice della Crisi, con adeguata motivazione e, di regola, procedura competitiva.

Non è una scelta meramente opportunistica: rientra nel dovere di amministrazione diligente del curatore, che deve massimizzare il soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli.

La cessione accelera l’attivo quando consente di trasformare immediatamente crediti illiquidi o deteriorati in liquidità certa. Questo accade tipicamente in presenza di:

  • contenziosi pluriennali;
  • debitori con elevato rischio di insolvenza;
  • costi di recupero sproporzionati rispetto al presumibile realizzo;
  • portafogli frammentati con elevata incidenza di micro-posizioni.

In questi casi, la vendita anche a operatori specializzati in NPL può anticipare il piano di riparto e ridurre il rischio di ulteriori svalutazioni.

La cessione rischia invece di comprimere il valore quando il portafoglio include crediti con elevata probabilità di incasso, decreti ingiuntivi esecutivi già notificati o posizioni assistite da garanzie solide. Una vendita indiscriminata in blocco, senza segmentazione o analisi comparativa tra gestione interna e cessione, può esporre a rilievi sulla convenienza economica dell’operazione.

Sul piano autorizzativo, la vendita dei crediti richiede:

  • inserimento nel programma di liquidazione;
  • autorizzazione del giudice delegato;
  • coinvolgimento del comitato dei creditori nei casi previsti;
  • rispetto delle modalità competitive, salvo motivate eccezioni.

La tracciabilità della valutazione economica è decisiva. Il curatore deve poter dimostrare che la scelta di cedere e il prezzo accettato siano coerenti con una stima prudenziale, tenendo conto di tempi, costi, probabilità di recupero e rischi processuali.

In sintesi: la cessione non è una scorciatoia, ma uno strumento tecnico di gestione dell’attivo. Funziona quando riduce l’incertezza e anticipa valore; diventa critica quando sostituisce un’analisi economica con una liquidazione frettolosa.

La cessione dei crediti è ammessa ogni volta che rappresenta una modalità efficiente di realizzo dell’attivo prevista nel programma di liquidazione. Il riferimento normativo è il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che consente la vendita di beni e diritti compresi nella procedura secondo criteri di economicità, trasparenza e massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.

Dal punto di vista operativo, la cessione non è un’eccezione ma uno strumento ordinario di gestione dell’attivo. Il curatore può cedere crediti commerciali, finanziari, litigiosi o deteriorati quando, sulla base di una valutazione comparativa, la vendita genera un risultato economicamente più razionale rispetto al recupero giudiziale diretto.

Il punto centrale non è “se” i crediti siano cedibili, ma “a quali condizioni” la cessione sia coerente con l’interesse della massa. In un’ottica di gestione professionale del portafoglio, il curatore deve stimare:

  • tempi medi di recupero giudiziale;
  • costi legali e amministrativi;
  • probabilità effettiva di incasso;
  • rischio di ulteriori svalutazioni;
  • impatto sul piano di riparto.

Quando il differenziale tra valore atteso nel tempo e prezzo immediatamente offerto dal mercato specializzato (operatori NPL o veicoli di acquisizione) è giustificato da un’analisi prudenziale, la cessione diventa una scelta tecnicamente sostenibile.

La vendita deve essere inserita nel programma di liquidazione e autorizzata dal giudice delegato, in seguito all’approvazione con eventuale coinvolgimento del comitato dei creditori, qualora presente. In assenza di adeguata motivazione economica o in caso di mancato rispetto delle modalità competitive, l’operazione può esporre a rilievi sulla correttezza della gestione.

In sintesi, il curatore può cedere i crediti quando la vendita anticipa valore riducendo rischio e incertezza. La legittimità dell’operazione dipende dalla qualità dell’analisi economico-finanziaria e dalla tracciabilità del processo decisionale, non dalla mera natura deteriorata del credito.

La cessione dei crediti rientra nei poteri gestori del curatore, ma deve essere esercitata secondo criteri di diligenza professionale e tutela dell’interesse della massa. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone infatti una gestione attiva, razionale e orientata alla massimizzazione del realizzo.

Non si tratta di una scelta libera in senso assoluto. Il curatore non può limitarsi a preferire la cessione perché “più semplice” né, al contrario, rifiutarla per prassi conservativa. La decisione deve derivare da una valutazione comparativa tra due scenari concreti: gestione interna del recupero oppure vendita a un operatore specializzato.

La diligenza si misura nella qualità dell’analisi economica. Un portafoglio crediti con forte componente litigiosa, debitori strutturalmente insolventi o contenziosi pluriennali può rendere la cessione una soluzione più efficiente rispetto a un recupero giudiziale lungo e incerto. In questi casi, la vendita non è un atto di rinuncia al valore, ma uno strumento di riduzione del rischio e di anticipazione della liquidità.

Diversamente, in presenza di crediti assistiti da garanzie reali solide, decreti esecutivi prossimi alla fase espropriativa o posizioni con alta probabilità di incasso, la cessione indiscriminata potrebbe comprimere il valore potenziale e generare rilievi sulla convenienza dell’operazione.

La responsabilità del curatore emerge quando manca un’analisi documentata. L’assenza di una comparazione tra valore atteso netto (al tempo stimato di recupero) e prezzo offerto dal mercato può esporre a contestazioni, soprattutto se il realizzo risulta significativamente inferiore alle prospettive oggettive di incasso.

La differenza tra discrezionalità e responsabilità sta quindi nella metodologia adottata. Una decisione strutturata, tracciabile e fondata su criteri oggettivi rafforza la posizione del curatore e tutela l’interesse della massa dei creditori.

La vendita del portafoglio crediti è conveniente quando il valore atteso nel tempo, al netto di costi e rischi, risulta inferiore o equivalente al prezzo immediatamente ottenibile dal mercato specializzato. La valutazione non è teorica: deve essere costruita su dati concreti, tempi stimati e probabilità realistiche di recupero.

La gestione interna comporta costi legali, anticipazioni per contributi unificati, spese per notifiche, consulenze tecniche e monitoraggio costante del contenzioso. A questo si aggiunge il fattore tempo. Un recupero giudiziale può richiedere diversi anni, con rischio di opposizioni, sospensioni, insolvenze sopravvenute o incapienza patrimoniale del debitore.

La cessione, invece, consente di trasformare un credito in liquidità immediata. Questo aspetto incide direttamente sul piano di riparto, riduce la durata della procedura e limita l’esposizione a rischi futuri. In presenza di portafogli ampi, frammentati o con significativa componente deteriorata, il mercato NPL può assorbire il rischio riconoscendo un prezzo coerente con una logica finanziaria.

La valutazione di convenienza deve considerare almeno quattro variabili:

  • valore nominale del portafoglio;
  • percentuale stimata di recupero effettivo;
  • costi complessivi di gestione fino all’incasso;
  • tempo medio previsto per il realizzo.

Chiariamo con un esempio.
Un portafoglio da 1.000.000 euro con recupero stimato al 35% in cinque anni, costi legali per 80.000 euro e rischio di ulteriore svalutazione, può generare un valore attuale inferiore rispetto a un’offerta immediata del 28–30% da parte di un operatore specializzato. In questo scenario, la vendita anticipa valore e riduce incertezza.

Al contrario, un portafoglio con crediti assistiti da garanzie reali già escutibili o con esecuzioni in fase avanzata potrebbe esprimere un valore atteso superiore rispetto alle offerte di mercato. In questi casi, la segmentazione del portafoglio, cedendo solo la componente più rischiosa, può rappresentare una soluzione equilibrata.

La convenienza non dipende quindi dalla natura “deteriorata” del credito, ma dalla relazione tra tempo, rischio e rendimento. La cessione diventa uno strumento di gestione strategica dell’attivo quando l’analisi economica dimostra che l’anticipazione della liquidità è preferibile all’attesa incerta dell’incasso giudiziale.

Il valore dei crediti deteriorati si determina stimando il recupero effettivo atteso, attualizzato in funzione del tempo e dei rischi connessi. Non conta il valore nominale, ma il flusso di cassa realisticamente incassabile, tenendo conto di costi, probabilità di successo e durata della procedura.

La prima variabile è la probabilità di recupero. Un credito verso un debitore strutturalmente insolvente o già esposto in più procedure esecutive presenta una percentuale di realizzo inferiore rispetto a un credito verso un’impresa ancora operativa. La seconda variabile è il tempo: un recupero stimato in cinque o sei anni ha un valore attuale significativamente più basso rispetto a un incasso entro dodici mesi.

A queste componenti si aggiungono i costi di gestione. Spese legali, consulenze, attività di notifica, monitoraggio e eventuali transazioni incidono direttamente sul valore netto per la massa. In un’analisi corretta, tali costi devono essere sottratti dal recupero atteso prima di effettuare qualsiasi confronto con un’offerta di acquisto.

Nella prassi del mercato NPL, il prezzo di acquisto riflette un modello finanziario che incorpora:

  • anzianità del credito;
  • stato del contenzioso (stragiudiziale, decreto ingiuntivo, esecuzione);
  • presenza di garanzie reali o personali;
  • storico dei pagamenti del debitore;
    concentrazione geografica e dimensione delle posizioni.

Il curatore non è tenuto ad adottare modelli complessi di valutazione finanziaria, ma deve comprendere la logica sottostante. Il prezzo offerto dal mercato non è arbitrario: rappresenta il valore attuale del rischio trasferito all’acquirente.

Una distinzione rilevante riguarda i crediti commerciali rispetto ai crediti bancari già classificati come NPL. I primi spesso richiedono un’analisi più granulare, perché possono includere posizioni ancora recuperabili con azioni mirate. I secondi sono generalmente già oggetto di scoring e pricing standardizzati nel mercato secondario.

La corretta determinazione del valore in procedura non si esaurisce in una percentuale sul nominale. È il risultato di una valutazione integrata tra profilo giuridico, probabilità economica di incasso e fattore tempo. Solo su questa base la cessione può essere considerata coerente con l’interesse della massa e difendibile sotto il profilo della diligenza professionale.

La cessione pro-soluto è generalmente la forma più coerente con la liquidazione giudiziale, perché trasferisce definitivamente il rischio di insolvenza al cessionario e garantisce certezza del realizzo. Nella gestione dell’attivo concorsuale, la stabilità del risultato economico è un elemento centrale.

Nella cessione pro-soluto il credito viene trasferito senza garanzia di solvibilità del debitore. Il prezzo pattuito rappresenta il corrispettivo finale e non è soggetto a rettifiche legate all’effettivo incasso. Questo modello è tipico delle operazioni sul mercato NPL, dove l’acquirente assume integralmente il rischio economico e processuale.

La cessione pro-solvendo, invece, comporta una responsabilità residua del cedente nel caso di mancato pagamento. In ambito concorsuale questa formula è meno frequente, perché può generare incertezza contabile e potenziali ripercussioni sull’attivo futuro della procedura. Una retrocessione del credito o un meccanismo di aggiustamento prezzo mal strutturato potrebbe complicare la chiusura della liquidazione.

Dal punto di vista operativo, il curatore deve valutare con attenzione le clausole contrattuali. Alcuni contratti formalmente qualificati come pro-soluto contengono meccanismi di garanzia indiretta, come dichiarazioni estese sulla validità del credito o clausole risolutive in caso di contestazioni del debitore. La coerenza con la finalità della procedura richiede che il rischio economico sia realmente trasferito.

La compatibilità con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non dipende dall’etichetta formale della cessione, ma dall’effetto sostanziale sull’attivo. L’operazione deve garantire certezza del prezzo, trasparenza delle condizioni e assenza di obbligazioni future che possano incidere sulla massa.

In sintesi, la cessione pro-soluto rappresenta lo strumento più lineare nella liquidazione giudiziale, perché consente di cristallizzare il realizzo e trasferire il rischio al mercato. La pro-solvendo può essere astrattamente ammissibile, ma richiede un’analisi più prudente e una strutturazione contrattuale che non comprometta la stabilità dell’attivo.

La cessione in blocco non è automaticamente la soluzione migliore; è preferibile solo quando la vendita unitaria massimizza il realizzo e riduce tempi e costi della procedura. La scelta deve derivare da una valutazione economica concreta, non da una semplificazione operativa.

La vendita in blocco presenta vantaggi evidenti nei portafogli ampi e frammentati. Un unico processo competitivo consente di ridurre costi amministrativi, concentrare l’interesse degli operatori specializzati e trasferire integralmente il rischio gestionale. Nel mercato NPL, l’acquisto in blocco permette economie di scala che spesso si riflettono in offerte più strutturate e tempi rapidi di esecuzione.

Tuttavia, un portafoglio eterogeneo può contenere posizioni con profili di rischio molto diversi. Crediti prossimi all’incasso o assistiti da garanzie solide possono perdere valore se inseriti indistintamente in un lotto con posizioni altamente deteriorate. In questi casi, la segmentazione per categorie omogenee può migliorare il risultato complessivo.

Dal punto di vista procedurale, la cessione in blocco deve rispettare le regole di trasparenza e competitività previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. La modalità competitiva non è un mero formalismo: tutela il curatore da contestazioni sulla congruità del prezzo e rafforza la legittimità dell’operazione.

La cessione in blocco diventa preferibile quando l’effetto combinato di riduzione del rischio, accelerazione del realizzo e contenimento dei costi supera l’eventuale perdita di valore sulle singole posizioni migliori. In assenza di questa valutazione comparativa, la vendita unitaria può apparire efficiente sul piano operativo ma non necessariamente ottimale sotto il profilo economico.

La cessione dei crediti fiscali nella liquidazione giudiziale è possibile, ma richiede una verifica puntuale della natura del credito e dei limiti normativi applicabili. Non tutti i crediti verso l’Erario sono liberamente cedibili e la disciplina varia in base alla tipologia.

Occorre distinguere tra crediti tributari della procedura (ad esempio IVA a credito o eccedenze d’imposta) e crediti fiscali derivanti da agevolazioni o bonus. I primi rientrano nell’attivo e possono essere oggetto di cessione, purché l’operazione sia conforme alle norme tributarie e autorizzata secondo le regole concorsuali. I secondi possono essere soggetti a limiti specifici di trasferibilità previsti dalla normativa fiscale di riferimento.

Dal punto di vista operativo, la cessione dei crediti fiscali richiede:

  • verifica della cedibilità secondo la normativa tributaria;
  • accertamento dell’assenza di vincoli o contestazioni pendenti;
  • inserimento dell’operazione nel programma di liquidazione;
  • autorizzazione del giudice delegato.

La convenienza economica va valutata con particolare attenzione. I crediti fiscali, se certi, liquidi ed esigibili, possono avere un valore prossimo al nominale. Una cessione a sconto deve quindi essere giustificata da esigenze di liquidità immediata, riduzione dei tempi o superamento di criticità operative.

Nel mercato specializzato esistono operatori interessati all’acquisto di crediti fiscali, ma il pricing è influenzato da rischio normativo, tempi di compensazione e controlli dell’Amministrazione finanziaria. Il curatore deve quindi considerare non solo la percentuale offerta, ma anche la stabilità giuridica del credito.

La gestione dei crediti fiscali in procedura non è assimilabile a quella dei tradizionali crediti deteriorati (NPL). Qui il rischio non riguarda l’insolvenza del debitore, ma la corretta spettanza e utilizzabilità del credito. La valutazione deve quindi integrare profili tributari e concorsuali, evitando automatismi.

In sintesi, la cessione dei crediti fiscali è uno strumento legittimo ma tecnicamente delicato. La tracciabilità dell’analisi normativa e della convenienza economica rappresenta il principale presidio a tutela del curatore e della massa dei creditori.

Le SPV (Special Purpose Vehicle) e gli operatori specializzati in NPL svolgono un ruolo centrale nell’assorbire il rischio dei crediti deteriorati provenienti da procedure concorsuali. Intervengono come acquirenti professionali, dotati di modelli di valutazione, strutture legali dedicate e capacità finanziaria per gestire portafogli complessi.

Dal punto di vista del curatore, questi soggetti rappresentano il mercato di riferimento per la cessione dei crediti con profilo di rischio elevato. Il prezzo offerto riflette una logica finanziaria basata su probabilità di recupero, tempi medi di incasso e costo del capitale. Non è un valore nominale ridotto arbitrariamente, ma il risultato di un’analisi strutturata del rischio trasferito.

Le SPV operano spesso nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, disciplinate dalla Legge 130/1999, che consente la segregazione patrimoniale dei crediti acquistati. Questo meccanismo garantisce trasparenza e protezione degli investitori, favorendo la circolazione dei portafogli deteriorati anche provenienti da liquidazioni giudiziali.

Per la procedura, il vantaggio principale è il trasferimento integrale del rischio economico e processuale. L’operatore NPL assume il costo della gestione futura, delle eventuali azioni esecutive e delle trattative stragiudiziali. Il curatore ottiene liquidità immediata e riduce l’incertezza temporale.

È importante distinguere tra:

  • operatori che acquistano in ottica industriale, con gestione diretta del recupero;
  • veicoli finanziari che strutturano operazioni di portafoglio per investitori istituzionali.

Nel primo caso il pricing può essere più flessibile in funzione della qualità delle singole posizioni; nel secondo prevale una logica di portafoglio con parametri standardizzati.

La presenza di un mercato NPL maturo consente al curatore di svolgere una valutazione comparativa reale, confrontando più offerte e documentando la congruità del prezzo. Questo aspetto rafforza la posizione della procedura e riduce il rischio di contestazioni sulla convenienza economica della cessione.

In sintesi, SPV e operatori NPL non sono meri acquirenti, ma strumenti di trasferimento del rischio e accelerazione dell’attivo. La loro funzione diventa particolarmente rilevante nei portafogli complessi, litigiosi o con elevata incertezza di recupero.

Per vendere i crediti nella liquidazione giudiziale servono: inserimento nel programma di liquidazione, autorizzazione del giudice delegato e, di regola, una procedura competitiva. Il quadro normativo di riferimento è sempre il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che disciplina le modalità di realizzo dei beni e dei diritti compresi nell’attivo.

La cessione deve innanzitutto essere prevista nel programma di liquidazione, che definisce le strategie di realizzo dell’attivo. Se non è già contemplata, il curatore deve proporre un aggiornamento motivato.

È poi necessaria l’autorizzazione del giudice delegato, il quale verifica che l’operazione sia coerente con i criteri di economicità, trasparenza e tutela della massa dei creditori. Nei casi più rilevanti sotto il profilo economico può essere coinvolto anche il comitato dei creditori, chiamato a esprimere il proprio parere.

La regola generale è il rispetto delle modalità competitive, salvo motivate eccezioni. La procedura comparativa consente di testare il mercato e dimostrare la congruità del prezzo attraverso il confronto tra più offerte. Questo passaggio rappresenta un presidio fondamentale a tutela del curatore.

Sul piano operativo, l’iter autorizzativo dovrebbe essere accompagnato da:

  • una valutazione economico-finanziaria documentata del portafoglio;
  • criteri trasparenti di selezione delle offerte;
  • tracciabilità dell’intero processo decisionale;
  • motivazione espressa in caso di scelta non coincidente con l’offerta più elevata.

In sintesi, la vendita dei crediti è pienamente legittima, ma solo se inserita nel programma di liquidazione, autorizzata formalmente e svolta secondo criteri competitivi e documentati. È il metodo adottato a garantire la solidità giuridica dell’operazione.

Il rischio principale per il curatore nella vendita dei crediti è la contestazione di aver realizzato l’attivo a un prezzo non congruo rispetto al valore effettivamente esprimibile dal portafoglio. Il parametro di valutazione non è il valore nominale, ma la correttezza del processo decisionale adottato.

Una cessione definita “sottocosto” non è automaticamente illegittima. Il punto critico è verificare se il prezzo sia il risultato di una valutazione economica ragionevole, fondata su dati oggettivi e confronto competitivo. In assenza di un’analisi comparativa tra gestione interna e vendita, la scelta può apparire arbitraria.

Il rischio giuridico non riguarda solo l’eventuale azione di responsabilità, ma anche contestazioni da parte dei creditori sulla gestione dell’attivo. La vendita di crediti assistiti da garanzie solide o in fase esecutiva avanzata a percentuali particolarmente basse, senza motivazione tecnica, può essere oggetto di rilievi.

In un mercato NPL maturo, la presenza di più operatori consente di documentare la congruità del prezzo attraverso il confronto tra offerte. Questo passaggio è uno dei principali strumenti di tutela del curatore. La competitività dimostra che il valore realizzabile era quello espresso dal mercato in quel momento.

È importante sottolineare che la responsabilità non nasce dal risultato economico in sé, ma dall’assenza di metodo. 

In sintesi, il vero rischio non è vendere a una percentuale bassa, ma farlo senza una valutazione strutturata e difendibile. La tutela del curatore passa dalla qualità del processo decisionale, non dalla mera entità del prezzo di cessione.

La cessione dei crediti in liquidazione giudiziale richiede un approccio strutturato, documentabile e orientato alla massimizzazione del valore per la massa. Di seguito una checklist operativa che consente di rendere l’operazione economicamente solida e giuridicamente difendibile.

  • Analisi comparativa preventiva
    Confrontare il valore attuale netto del recupero giudiziale con il prezzo offerto dal mercato, considerando tempi, costi legali, probabilità di incasso e rischio di insolvenza.
  • Segmentazione del portafoglio
    Suddividere i crediti per tipologia (garantiti, chirografari, litigiosi, prossimi all’incasso, altamente deteriorati) evitando vendite indiscriminate che possano comprimere il valore delle posizioni migliori.
  • Valutazione economico-finanziaria documentata
    Formalizzare i criteri di stima adottati, anche con supporto tecnico esterno nei portafogli più complessi.
  • Verifica della coerenza con il programma di liquidazione
    Inserire l’operazione nel programma o aggiornarlo con motivazione puntuale.
  • Autorizzazione del giudice delegato
    Ottenere il provvedimento autorizzativo prima della conclusione della vendita.
  • Procedura competitiva trasparente
    Coinvolgere più operatori specializzati in NPL per testare il mercato e dimostrare la congruità del prezzo.
  • Tracciabilità dell’intero processo
    Conservare offerte, comunicazioni, criteri di selezione e motivazione finale della scelta.
  • Attenta analisi delle clausole contrattuali
    Verificare che la cessione sia effettivamente pro-soluto e non introduca obbligazioni future per la procedura.
  • Valutazione dell’impatto sul piano di riparto
    Considerare come l’anticipazione della liquidità incida sui tempi di distribuzione ai creditori.
  • Rispetto delle previsioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
    Garantire conformità formale e sostanziale all’impianto normativo.

La vendita senza procedura competitiva è possibile solo in presenza di ragioni motivate e documentate. Il principio generale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è quello della trasparenza e della competitività nella liquidazione dell’attivo. Una trattativa diretta può essere ammessa in casi particolari (urgenza, unicità dell’offerente, operazioni di modesto valore), ma richiede motivazione puntuale e autorizzazione del giudice delegato.

Una perizia non è sempre formalmente obbligatoria, ma è fortemente raccomandata quando il portafoglio è significativo o presenta posizioni di valore rilevante. Anche una valutazione economico-finanziaria interna strutturata può essere sufficiente, purché documentata. La funzione della stima è dimostrare la congruità del prezzo rispetto al valore attuale atteso.

I giudizi pendenti proseguono con il cessionario, che subentra nella titolarità del credito. Il trasferimento deve essere comunicato nei procedimenti in corso, affinché il giudice prenda atto della successione nel diritto controverso. La cessione non estingue il contenzioso, ma trasferisce il rischio e la gestione al nuovo titolare.

La notifica della cessione al debitore è necessaria affinché il pagamento sia validamente effettuato al nuovo titolare del credito. Senza notifica, il debitore potrebbe liberarsi pagando ancora alla procedura. Nelle operazioni in blocco, la comunicazione può avvenire secondo modalità collettive, purché idonee a garantire certezza giuridica.

La cessione in sé non interrompe automaticamente la prescrizione. Gli effetti interruttivi derivano dagli atti processuali o stragiudiziali compiuti dal titolare del credito. Dopo la cessione, sarà il cessionario a dover proseguire le attività idonee a mantenere vivo il diritto. Questo aspetto deve essere considerato nella valutazione economica del portafoglio.

La cessione parziale o per lotti omogenei è pienamente ammissibile e spesso consigliabile. La segmentazione consente di valorizzare meglio le posizioni con elevato potenziale di recupero e di trasferire al mercato solo la componente più rischiosa. Questa scelta, se motivata, può migliorare il risultato complessivo per la massa dei creditori.

La responsabilità non dipende dalla scelta in sé, ma dal metodo adottato. Una decisione analitica, competitiva e documentata riduce sensibilmente il rischio di contestazioni. Al contrario, una cessione priva di motivazione economica o non coerente con il programma di liquidazione può esporre a rilievi.


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